Regolamento Accesso ai Documenti Amministrativi

L. 241/1990, artt. 22-28 — D.P.R. 184/2006

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COMUNE DI _______________

Provincia di _______________

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

(L. 241/1990, artt. 22-28 — D.P.R. 184/2006)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del __/__/____

CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune di _______________, in conformità a quanto previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e dal D.P.R. 184/2006.

2. Il diritto di accesso si esercita nei confronti di tutti i documenti amministrativi, materiali o informatici, detenuti dall'Amministrazione comunale e relativi ad attività di pubblico interesse.

Art. 2 — Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "documento amministrativo": ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione;

b) "interessati": tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale;

c) "controinteressati": tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) inserire ulteriori definizioni...

Art. 3 — Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i documenti amministrativi formati o detenuti dall'Amministrazione comunale, ivi compresi quelli relativi ad attività di diritto privato, purché connessi funzionalmente all'attività amministrativa.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso civico semplice e generalizzato di cui al D.Lgs. 33/2013.

CAPO II — ACCESSO FORMALE E INFORMALE

Art. 4 — Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio che detiene il documento.
2. La richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità ed è accolta mediante esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
3. L'accesso informale è possibile quando non risulti l'esistenza di controinteressati.

Art. 5 — Accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, il diritto di accesso si esercita in via formale.
2. La richiesta formale è presentata all'Ufficio Protocollo o all'URP, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione.
3. Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 6 — Accesso civico semplice e generalizzato

1. L'accesso civico semplice (art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013) e l'accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013 - FOIA) sono disciplinati dalla normativa vigente e dal regolamento specifico dell'ente.

CAPO III — ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Art. 7 — Casi di esclusione

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge.
2. Sono altresì esclusi dall'accesso i documenti la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale, le relazioni internazionali, la politica monetaria e valutaria dello Stato.

Art. 8 — Casi di differimento

1. Il responsabile del procedimento può disporre il differimento motivato dell'accesso in relazione alla necessità di assicurare la tutela degli interessi di cui all'art. 24 della L. 241/1990.

CAPO IV — COSTI E RIMBORSI

Art. 9 — Rimborso spese di riproduzione

1. L'esame dei documenti è gratuito.
2. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

CAPO V — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 — Tutela giurisdizionale

Contro le determinazioni che negano, differiscono o limitano l'accesso, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero chiedere al Difensore Civico il riesame della determinazione, ai sensi dell'art. 25 della L. 241/1990.

Art. 11 — Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.