Controlli Successivi di Regolarità

Art. 147-bis, comma 2, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

Impostazioni

Campionamento casuale

Estrai un campione casuale di atti da controllare

10%

Percentuale consigliata: 5-10% degli atti del periodo

Controllo singolo atto

Avvia il controllo su un atto specifico

Storico controlli

Nessun controllo nello storico.

Riferimenti normativi

Art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

Comma 1 — Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, mediante i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49.

Comma 2 — Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente.

Comma 3 — I risultati del controllo sono trasmessi periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti.

Principi di revisione

  • Campionamento casuale degli atti adottati
  • Verifica formale e sostanziale di legittimità
  • Verifica di regolarità contabile
  • Verbalizzazione degli esiti
  • Comunicazione dei risultati ai servizi competenti
  • Relazione periodica agli organi di governo

Normativa correlata

D.Lgs. 267/2000 artt. 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater, 147-quinquies