Regolamento sui Controlli Interni

Art. 147 e ss. D.Lgs. 267/2000, D.L. 174/2012 — Clicca sui campi evidenziati per compilare

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COMUNE DI _______________

Provincia di _______________

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del __/__/____)

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il sistema dei controlli interni del Comune di _______________, in attuazione dell'art. 147 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Il sistema dei controlli interni è diretto a garantire, attraverso il monitoraggio dell'attività amministrativa, la regolarità dell'azione amministrativa, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione, nonché la trasparenza e l'integrità dell'ente.

3. Il regolamento si applica a tutti i settori, servizi e uffici dell'ente, ivi comprese le istituzioni e gli organismi comunque dipendenti dall'ente.

Art. 2 — Tipologie di controllo

1. Il sistema dei controlli interni del Comune è articolato nelle seguenti tipologie, come previsto dall'art. 147 del TUEL:

  • a) controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147-bis);
  • b) controllo di gestione (art. 147, comma 2, lett. a);
  • c) controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-quinquies);
  • d) controllo sulle società partecipate non quotate (art. 147-quater);
  • e) controllo strategico (art. 147-ter);
  • f) controllo sulla qualità dei servizi erogati (art. 147, comma 2, lett. e).

2. L'applicazione delle tipologie di controllo di cui alle lettere d), e) ed f) è obbligatoria per i Comuni con popolazione superiore a _______________ abitanti, ai sensi dell'art. 147, comma 5, del TUEL. Il presente ente, con popolazione di _______________ abitanti, applica comunque tali forme di controllo in via facoltativa / obbligatoria.

TITOLO II — CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 3 — Controllo di regolarità amministrativa preventivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa in fase preventiva, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del TUEL, è assicurato mediante:

  • a) il rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio;
  • b) il rilascio del parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, sulle proposte che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata;
  • c) il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL, sulle determinazioni dei responsabili dei servizi che comportano impegno di spesa;
  • d) la verifica, da parte del Segretario Comunale, della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti (art. 97, comma 2, del TUEL).

2. I pareri sono inseriti nella deliberazione e nelle determinazioni, formano parte integrante dell'atto e sono espressi in forma scritta.

Art. 4 — Controllo di regolarità amministrativa successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2, del TUEL, è esercitato sotto la direzione del Segretario Comunale, secondo principi generali di revisione aziendale.

2. Il controllo successivo riguarda le seguenti tipologie di atti:

  • a) determinazioni dirigenziali e dei responsabili dei servizi;
  • b) deliberazioni di Giunta e di Consiglio;
  • c) contratti e convenzioni;
  • d) ordinanze sindacali e dirigenziali;
  • e) atti di liquidazione della spesa;
  • f) provvedimenti in materia di personale;
  • g) ogni altro atto amministrativo ritenuto rilevante dal Segretario Comunale.

3. Il controllo successivo è esercitato con cadenza trimestrale / semestrale, con la redazione di apposito report trasmesso ai responsabili dei servizi interessati, agli organi di valutazione, al Consiglio Comunale e ai revisori dei conti.

Art. 5 — Campionamento e criteri di selezione

1. Gli atti da sottoporre a controllo successivo sono individuati mediante campionamento con i seguenti criteri:

  • a) selezione casuale di almeno il ___% degli atti adottati nel periodo di riferimento per ciascuna tipologia;
  • b) selezione mirata di atti di particolare rilevanza economica (importo superiore a € _______________);
  • c) selezione mirata di atti riguardanti materie ad elevato rischio corruttivo, come individuate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
  • d) selezione conseguente a segnalazioni o reclami.

2. Il Segretario Comunale può in qualsiasi momento disporre il controllo di specifici atti al di fuori del campionamento ordinario.

Art. 6 — Checklist di controllo

1. Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene effettuato mediante apposite checklist, predisposte dal Segretario Comunale, che verificano in particolare:

  • a) la conformità dell'atto alle norme di legge, allo Statuto e ai regolamenti;
  • b) la correttezza e la completezza dell'istruttoria;
  • c) la regolarità della procedura seguita;
  • d) la coerenza con gli indirizzi e le direttive degli organi di governo;
  • e) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto;
  • f) la congruenza e la motivazione del provvedimento;
  • g) il rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza;
  • h) il rispetto dei tempi procedimentali.

2. Le checklist sono aggiornate periodicamente dal Segretario Comunale in relazione all'evoluzione normativa e alle criticità emerse dai precedenti controlli.

Art. 7 — Esiti e report

1. Al termine di ciascun ciclo di controllo, il Segretario Comunale redige un report contenente:

  • a) il numero e la tipologia degli atti controllati;
  • b) le irregolarità e le anomalie rilevate, classificate per gravità;
  • c) le raccomandazioni e le azioni correttive proposte;
  • d) lo stato di attuazione delle raccomandazioni formulate nei report precedenti.

2. Il report è trasmesso:

  • a) ai responsabili dei servizi interessati, per l'adozione delle misure correttive;
  • b) al Sindaco e alla Giunta Comunale;
  • c) al Presidente del Consiglio Comunale, per l'informativa al Consiglio;
  • d) all'Organo di revisione economico-finanziaria;
  • e) al Nucleo di valutazione / Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

3. In caso di irregolarità gravi, il Segretario Comunale ne dà immediata comunicazione al Sindaco e, ove necessario, alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica.

TITOLO III — CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 8 — Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, ai sensi dell'art. 147, comma 2, lett. a) e degli artt. 196-198-bis del TUEL, è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.

2. Il controllo di gestione è svolto dal Servizio Controllo di Gestione / Segretario Comunale / struttura individuata e si articola nelle seguenti fasi:

  • a) predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano della Performance, con individuazione degli obiettivi gestionali, delle risorse assegnate e degli indicatori;
  • b) rilevazione periodica dei dati relativi ai costi, ai proventi, ai risultati raggiunti e alle risorse impiegate;
  • c) valutazione dei dati rilevati in rapporto agli obiettivi e agli standard programmati, evidenziando gli scostamenti;
  • d) elaborazione di report periodici (almeno semestrali) destinati ai responsabili dei servizi, alla Giunta Comunale e al Nucleo di valutazione / OIV.

3. I responsabili dei servizi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessarie per lo svolgimento del controllo di gestione nei termini e nelle modalità stabilite.

TITOLO IV — CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 9 — Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUEL, è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione.

2. Il controllo riguarda:

  • a) il mantenimento degli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa;
  • b) il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
  • c) la sostenibilità dell'indebitamento;
  • d) l'assenza di situazioni che possano pregiudicare gli equilibri del bilancio.

3. Il responsabile del servizio finanziario effettua il monitoraggio con cadenza almeno trimestrale e segnala tempestivamente al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione eventuali situazioni di squilibrio, ai fini dell'adozione delle misure di cui all'art. 193 del TUEL.

4. Ciascun responsabile di servizio è tenuto a vigilare sull'equilibrio finanziario della propria gestione, segnalando immediatamente al responsabile del servizio finanziario fatti o atti che possano compromettere gli equilibri.

TITOLO V — CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Art. 10 — Controllo sulle società partecipate non quotate

1. Il controllo sulle società partecipate non quotate, ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL e del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), è esercitato dal Servizio competente / struttura individuata.

2. Il controllo si realizza mediante:

  • a) la definizione preventiva degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, coerentemente con gli indirizzi dell'ente;
  • b) il monitoraggio periodico sull'andamento delle società, attraverso l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi;
  • c) la verifica dei risultati conseguiti dalla gestione e degli effetti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;
  • d) la redazione di un report consolidato sulle società partecipate, da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. Il responsabile del servizio competente acquisisce dalle società partecipate i bilanci, i documenti programmatici e ogni altra documentazione utile al controllo, con la periodicità stabilita dal Sindaco.

TITOLO VI — CONTROLLO STRATEGICO

Art. 11 — Controllo strategico

1. Il controllo strategico, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL, è finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Il controllo strategico è esercitato dal Segretario Comunale / Direttore Generale / struttura individuata, che si avvale delle risultanze del controllo di gestione.

3. L'attività di controllo strategico consiste nell'analisi:

  • a) dello stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio Comunale nel DUP;
  • b) dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
  • c) delle procedure operative attuate rispetto ai progetti formulati;
  • d) della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione dell'utenza;
  • e) degli aspetti socio-economici connessi ai risultati ottenuti.

4. L'esito del controllo strategico è refertato al Consiglio Comunale con cadenza annuale.

TITOLO VII — CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Art. 12 — Controllo sulla qualità dei servizi erogati

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati, ai sensi dell'art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL, è finalizzato a garantire la soddisfazione dell'utenza e il miglioramento continuo dei servizi comunali.

2. Il controllo di qualità si realizza mediante:

  • a) la definizione di standard di qualità per ciascun servizio erogato, in coerenza con le Carte dei servizi ove adottate;
  • b) la somministrazione periodica di questionari di gradimento e la raccolta di segnalazioni e reclami;
  • c) l'analisi dei tempi di risposta e di erogazione dei servizi;
  • d) il confronto con standard e benchmark di altri enti di dimensioni analoghe;
  • e) la redazione di un report annuale sulla qualità dei servizi.

3. I risultati del controllo di qualità concorrono alla valutazione della performance organizzativa e individuale.

TITOLO VIII — NUCLEO DI VALUTAZIONE E NORME FINALI

Art. 13 — Nucleo di valutazione / Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

1. Il Nucleo di valutazione / OIV, istituito ai sensi del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dello Statuto comunale, svolge le funzioni di:

  • a) validazione della Relazione sulla performance;
  • b) proposta di valutazione dei responsabili dei servizi;
  • c) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità;
  • d) attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

2. Il Nucleo di valutazione / OIV si avvale delle risultanze dei controlli interni di cui al presente regolamento per l'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Nucleo di valutazione / OIV è composto da n. ___ componenti ed è nominato dal Sindaco con proprio decreto.

Art. 14 — Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali con esso incompatibili.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 267/2000, del D.L. 174/2012 e delle altre norme vigenti in materia.

4. Il presente regolamento è soggetto a revisione periodica, almeno con cadenza triennale, per adeguamento alla normativa sopravvenuta e alle esigenze organizzative dell'ente.

5. Le modifiche al presente regolamento sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità previste dallo Statuto.

IL SINDACO

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IL SEGRETARIO COMUNALE

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